Art. 40 D.Lgs. n. 33/2013 - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela gia' previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonche' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformita' a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attivita' istituzionali,nonche'le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non e' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto
Che cosa è il diritto di accesso alle informazioni ambientali?
E' il diritto del pubblico garantito dal decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195 in attuazione della direttiva comunitaria 2003/4/CEE, di accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle Autorità Pubbliche. Per Autorità Pubbliche devono intendersi non solo le Amministrazioni Pubbliche statali, regionali e locali, ma anche le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolge funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico.
Cosa si intende per informazioni ambientali?
E' qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma concernente l’ambiente. A titolo puramente esemplificativo si indicano quali informazioni ambientali tutte quelle riguardanti lo stato delle acque, dell'aria, del suolo, della fauna, della flora, del territorio e degli spazi naturali, nonché le attività o le misure che incidono o possono incidere negativamente su tali componenti ambientali; lo stato della salute e sicurezza umana, le relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale, etc.
E' possibile accedere a qualsiasi tipo di informazione?
No. L'accesso può essere differito, escluso o limitato per i casi di cui all'art. 5 del decreto legislativo del 19 agosto 2005, n. 195.
Chi può accedere alle informazioni ambientali?
Chiunque ne faccia richiesta ha diritto di accedere senza dover dichiarare il proprio interesse.
Come si fa ad esercitare il diritto di accesso alle informazioni ambientali?
La richiesta di accesso può essere presentata anche in forma scritta. A tal fine può essere utilizzato l’apposito modulo, deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo); è necessario, inoltre, provare la propria identità e gli eventuali poteri rappresentativi.
C'è un costo per ottenere le informazioni ambientali?
La sola visione dei documenti che contengono le informazioni ambientali è gratuita; se si desidera ottenere copia di tali documenti occorre pagare il rimborso del costo di riproduzione, di eventuali diritti di ricerca e visura e, nel caso di richiesta di copia conforme all'originale, è dovuto anche il pagamento dell'imposta di bollo. In taluni casi specifici, preventivamente individuati, l’Amministrazione può applicare una tariffa pubblica, calcolata sulla base del mercato, per rendere disponibile l’informazione ambientale.
Entro quanto tempo l'Amministrazione deve dare una risposta alla richiesta?
Di norma la risposta deve essere fornita entro trenta giorni a decorrere dalla data di presentazione della richiesta. Nell’ipotesi in cui l’entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro trenta giorni, l’Amministrazione può fornire la risposta al richiedente entro un termine più lungo, pari a sessanta giorni. Trascorsi inutilmente detti termini la richiesta si intende rifiutata.
Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge 241/90 , il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della legge 241/90 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine per il ricorso decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. Le controversie relative all’accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.
Modello Informazioni ambientali
Pagina aggiornata al 8 gennaio 2018